Nuova disciplina uscita autonoma degli alunni minori di 14 anni

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In data 6 dicembre 2017 è entrato in vigore il Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, che all’art 19-bis contiene la nuova disciplina riguardante l’uscita autonoma degli alunni minori di 14 anni.

La nuova norma sopra citata attribuisce ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori e ai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, facoltà di autorizzare l’istituzione scolastica a consentirne l’uscita autonoma dai locali al termine delle lezioni.

L'autorizzazione solleva il personale scolastico da ogni responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. Appare opportuno chiarire, che l’esercizio di questo potere giuridico, come tutti quelli legati alla potestà genitoriale, è finalizzato alla tutela degli interessi del minore.

Nel caso specifico l’interesse del minore è individuato dalla stessa norma legislativa nel considerare l’uscita autonoma come attività utile a realizzare un processo volto alla sua autoresponsabilizzazione, elemento educativo funzionale alla crescita complessiva della sua autonomia personale.

Secondo la norma di legge l’autorizzazione all’uscita autonoma conseguentemente può essere concessa dopo aver valutato attentamente nel concreto i seguenti 3 fattori:

a) età del minore: non appare prudente autorizzare minori di 10 anni;

b) grado di autonomia del minore: maturità psicofisica dell’alunno, con particolare riferimento ad eventuali manifestazioni comportamentali che richiedano forme di controllo intensificato o una particolare attenzione;

c) specifico contesto ambientale: fattori di rischio potenzialmente prevedibili in condizioni di normalità.

Si allega alla presente circolare il modulo di autorizzazione, scaricabile anche dalla sezione modulistica del sito istituzionale o cliccando QUI

che dovrà essere consegnato in segreteria compilato in ogni parte e firmato da entrambi i genitori. Il personale scolastico, anche in presenza di autorizzazione validamente rilasciata, affiderà il minore solo al genitore, o ad altro adulto delegato, nel caso si sia verificata una situazione fuori dall’ordinario che non poteva essere prevista nella valutazione autorizzativa e che potrebbe esporre a pericolo l’incolumità dell’alunno.

Ovviamente nel caso di assenza di autorizzazione dei genitori, permanendo gli obblighi di vigilanza a carico dell’istituzione scolastica, al termine delle attività didattiche, i docenti dovranno consegnare gli alunni solo ai genitori o ad altro adulto da loro delegato.

Il Dirigente Scolastico  Prof. Carlo Orrù

07/12/2017